Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 183 del 7 agosto 2017 è stato pubblicato il Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 (D.P.R. 120/2017) che approva il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 133/2014.
Il D.P.R. 120/2017 entra in vigore il 22 agosto 2017 e abroga la precedente normativa sulle terre e rocce da scavo (D.M. n. 161/2012, art. 184-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e artt. 41, comma 2, e 41-bis del D.L. n. 69/2013).
Il provvedimento si occupa dei materiali da scavo gestiti come rifiuti e di quelli derivanti da attività di bonifica.
Questo decreto rappresenta l’unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Il D.P.R. 120/2017 abroga sia il D.M. n. 161/12, che l’art. 184-bis, comma 2-bis del D.Lgs. 152/06, nonché gli artt. 41, c. 2 e 41-bis del D.L. 69/13.
Pertanto le modalità di tipo autorizzativo per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, sono oggi riferite agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 120/2017.
La sussistenza delle condizioni per il riutilizzo delle terre e rocce è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Dichiarazione di utilizzo) con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di igiene e sicurezza dei lavoratori.La dichiarazione deve essere presentata al Comune e all’ARPA per via telematica almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Ai fini della movimentazione del materiale verso un altro sito, è inoltre necessario predisporre in triplice copia (una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario) del Documento di Trasporto, che deve essere conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo.
Qualora il proponente e l’esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall’esecutore. A conclusione del riutilizzo dei materiali da scavo, il produttore deve presentare all’ARPA e al Comune competente la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (articolo 7 del D.P.R. n.120/2017).
Tali dichiarazioni non sono richieste se il progetto prevede il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all’interno dello stesso cantiere di produzione. In questo caso si applica la clausola di esclusione prevista all’articolo 185 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, purché il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale. Conviene in tal caso fare una autodichiarazione richiamando il citato art. 185.