NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA: EMANATO IL D.P.R. N. 31/2017
Sulla Gazzetta ufficiale (Serie Generale n. 68) del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 (D.P.R. 31/2017): “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata“.
Il nuovo decreto, in vigore dal 6 aprile 2017, individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (realizzabili senza l’autorizzazione), ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge n. 83/2014 (decreto cultura).
Il D.P.R. 31/2017 introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica e abroga il vecchio D.P.R. n. 139/2010.
Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure, sia dal punto di vista documentale, sia nell’iter procedurale.
In particolare, negli allegati A e B del decreto n. 31/2017 sono stati individuati rispettivamente 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A) e 42 interventi ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto (Allegato B).
L’art. 8 del decreto, inoltre, disciplina le modalità di compilazione dell’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità (Allegato C), nonché la documentazione da allegare (Allegato D).
Qualora le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione siano riferite a interventi edilizi (ai sensi del testo unico per l’edilizia, ovvero il D.P.R. n. 380/2001), sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE), ai sensi dell’art. 5 del medesimo testo unico.
Laddove le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione riguardino invece interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 160/2010 (recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), l’art. 9, c. 2 prevede la presentazione dell’istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
In tutti gli altri casi la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica è effettuata all’autorità procedente, ossia la Regione, ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.